Tu sei qui: CronacaSperanza ha firmato, Campania è zona rossa: «Non c'è altra strada» /COSA SI PUÒ FARE E COSA NO
Inserito da (Maria Abate), sabato 14 novembre 2020 09:49:19
È ufficiale: la Campania è zona rossa a partire da domenica 15 novembre. Ieri sera l'annuncio ufficiale del Ministro della Salute Roberto Speranza: «Ho appena firmato un'ordinanza che istituisce due nuove aree rosse (Campania e Toscana) e tre nuove aree arancioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche). So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c'è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie. Ce la faremo. Ma è indispensabile il contributo di tutti».
"Il report della Cabina di regia numero 26 relativo al periodo 2 - 8 novembre evidenzia che l'epidemia in Italia, seppur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una lieve riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente che, sebbene ancora molto elevata, potrebbe costituire un segnale precoce di impatto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre 2020", si legge sul sito del Ministero della Salute.
Aumenta, dunque, il numero delle regioni in fascia rossa: Campania e Toscana si aggiungono così a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d'Aosta. Al livello arancione, invece, passano Emilia Romagna, Friuli e Marche.
In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna "a domicilio" (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
Il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
È consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
All'interno dell'area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell'area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale.
È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l'accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro. L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.
L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
(Foto: Michele Abbagnara - Giassi Video)
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